La concorrenza sleale nel settore agroalimentare
La disciplina sulla concorrenza sleale nel settore agroalimentare è stata aggiornata con il D.lgs 198/2021, che recepisce la Direttiva UE 2019/633. L’obiettivo principale è rafforzare la tutela dei fornitori e delle PMI agricole e alimentari, spesso penalizzati da pratiche scorrette contrarie ai principi di buona fede e correttezza.
Secondo l’art. 2598 c.c., costituiscono concorrenza sleale gli atti che creano confusione con i prodotti altrui, ne danneggiano la reputazione o si appropriano di meriti di un concorrente. A queste regole si affianca ora una disciplina specifica per il settore agroalimentare.
Il decreto si applica a tutte le transazioni di prodotti agricoli e alimentari tra fornitori stabiliti in Italia e acquirenti (persone fisiche, giuridiche o autorità pubbliche) nell’UE, a prescindere dal fatturato. Con esso viene abrogato l’art. 62 del D.L. 1/2012 e introdotta una nuova regolamentazione che distingue tra:
Pratiche sempre vietate (“Black list”) includono l’annullamento tardivo di ordini, modifiche unilaterali dei contratti, l’addebito di costi al fornitore e l’uso illecito di segreti commerciali.
“Grey list”: pratiche vietate salvo diverso accordo scritto tra le parti (es. restituzione di invenduto, costi di immagazzinamento o promozione a carico del fornitore).
Il decreto regola anche le vendite sottocosto, consentite solo per prodotti deperibili invenduti o se concordate per iscritto.
Sono previste multe fino al 3,5% del fatturato per ritardi di pagamento e fino al 3% per le pratiche della “Grey list”, con un minimo di 1.000 o 15.000 euro.
L’organo di vigilanza è l’ICQRF, incaricato di accertare e sanzionare le condotte scorrette.
In sintesi, la riforma mira a garantire rapporti più equi nella filiera agroalimentare, rafforzando la protezione dei fornitori contro pratiche commerciali abusive.



